DOPO DI NOI
La Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo per l’assistenza alle persone destinatarie di questa legge.
Gli Ambiti territoriali sono i soggetti assegnatari dei fondi zonali per la realizzazione degli interventi e attuatori degli stessi d’intesa con gli altri enti pubblici e privati del territorio che si prendono cura delle persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito.
REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI
Gli interventi si rivolgono a persone con disabilità grave:
Persone con disabilità grave:
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima Legge;
- di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno;
- prioritariamente prive del sostegno familiare in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare
INTERVENTI ATTIVABILI
Gli interventi attivabili a favore delle persone disabili gravi prive del sostegno familiare previsti dal Piano operativo regionale e di Ambito sono:
Misura 1 – Accompagnamento all’autonomia
Interventi che accompagnano la famiglia e la persona con disabilità nel compiere i primi passi verso l’autodeterminazione, offrendo l’opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete verso la separazione dal contesto familiare o dai servizi residenziali (es. palestra autonomia...) e durante i periodi di distacco dalla famiglia (es. week-end di autonomia).
Misura 2 – Supporto alla residenzialità
Interventi indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all’art. 3, coma 4 (gruppi appartamento, Comunità alloggio sociali fino a 5 persone e soluzioni di Cohousing/Housing).
Misura 3 – Ricoveri di Pronto Intervento/Sollievo
Ricoveri temporanei in struttura per far fronte ad una situazione di emergenza (es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare ecc…)
Misura 4 – Interventi di ristrutturazione dell’abitazione
Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo. Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).
Misura 5 – sostegno canone locazione/spese condominiali
Contributo per gli oneri della locazione/spese condominiali:
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e i relativi allegati si presentano in forma cartacea o trasmessi elettronicamente per pec ai servizi sociali del Comune di residenza del richiedente che provvederanno ad inserire le istanze nel Sistema Informativo Zonale (SIZ).
Ogni istanza dovrà essere corredata da:
- Isee socio sanitario; (solo per i ricoveri di pronto intervento/sollievo anche da Isee ordinario)
- certificazione L. 104 indicante il possesso dell’art. 3 comma 3
- modulo informativa privacy
- progetto redatto a cura dell’Ente Gestore (utilizzando il format previsto) presso il quale si svolgeranno i percorsi di autonomia o interventi per la messa in disponibilità di appartamenti, e dei famigliari di riferimento della persona disabile (amministratore di sostegno)
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi:
Referente area disabilità Assistente Sociale Dott.ssa Cigala Vera: 389/2808027